n. 163) l'Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale; che, nella medesima decisione, l'Autorità di protezione ha approvato solo parzialmente la domanda d'indennità e il rimborso spese fatti valere dal curatore, riconoscendo una mercede di fr. 2'280.– e le spese di fr. 210.– ponendole a carico del Comune di domicilio, trattandosi di una pupilla indigente; che con reclamo 29 maggio 2013, il curatore RE 1 si aggrava avverso detta decisione, sostenendo che la decurtazione della mercede e delle spese di circa il 30% non sarebbe in alcun modo motivata; che il reclamante chiede di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata;