d LTF), dandosi protezione del figlio il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Ciò non vale però per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 13 800.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. Gli oneri del reclamo, consistenti in: a) tassa di giustizia (ridotta) fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: | | -; | | | Comunicazione: