Nella fattispecie, l'Autorità di vigilanza ha ribadito che la Commissione tutoria regionale ha sì preso misure a protezione di RI 3, ma la procedura si è conclusa nondimeno con un accordo transattivo che comunque sia “si inseriva in un piano terapeutico e di protezione”. In ogni caso – ha poi proseguito l'autorità – a prescindere dalla misura adottata, una valutazione di RI 3 era “senz'altro […] indispensabile”. Infine, per l'autorità, nulla ha impedito ai genitori di presentare “a tempo debito” una richiesta di assistenza giudiziaria, per lo meno “limitata alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese”. Così, in definitiva, il ricorso era da respingere.