Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale. Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm). 2. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che i costi peritali non sono spese della misura tutoria, ma spese di procedura.