Statuendo il 26 aprile 2011, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso senza prelevare oneri processuali e senza assegnare ripetibili. E. Contro la decisione menzionata, RI 2 e RI 1 si sono aggravati alla prima Camera civile del Tribunale d'appello per ottenere che – concesso l'effetto sospensivo – il loro ricorso sia accolto e di conseguenza siano annullate le decisioni del 26 aprile 2011 dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, del 17 giugno 2010 della Commissione tutoria regionale __________ e la fattura del 25 giugno 2010 della medesima autorità, sicché essi non debbano pagare l'onorario della dott. __________ C__________.