{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-15_2013-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115793&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "761858681b04e41e731c1ff4b266602d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.01.2013 9.2013.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Costi di gestione (mercede, tasse e spese) di una misura a protezione del minore (in casu collocamento presso un istituto). Procedura stralciata per transazione. Soccombenza dei genitori e conseguente pagamento dei costi peritali.\r(cfr. Decisione del Tribunale federale 5A_96/2013)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:21", "Checksum": "eda6bcdbbbe68668eb3300968fa7a36e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.01.2013 9.2013.15\nRegesto:\nCosti di gestione (mercede, tasse e spese) di una misura a protezione del minore (in casu collocamento presso un istituto). Procedura stralciata per transazione. Soccombenza dei genitori e conseguente pagamento dei costi peritali.\r(cfr. Decisione del Tribunale federale 5A_96/2013)\n\n\nE. Contro la decisione menzionata, RI 2 e RI 1 si sono aggravati alla prima Camera civile del Tribunale d'appello per ottenere che – concesso l'effetto sospensivo – il loro ricorso sia accolto e di conseguenza siano annullate le decisioni del 26 aprile 2011 dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, del 17 giugno 2010 della Commissione tutoria regionale __________ e la fattura del 25 giugno 2010 della medesima autorità, sicché essi non debbano pagare l'onorario della dott. __________ C__________. Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.\nF. In data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).\n2. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che i costi peritali non sono spese della misura tutoria, ma spese di procedura. E queste, qualora il procedimento si concluda con l'emanazione di misure a protezione del figlio, vanno a carico – per principio – del figlio stesso. Nella fattispecie, l'Autorità di vigilanza ha ribadito che la Commissione tutoria regionale ha sì preso misure a protezione di RI 3, ma la procedura si è conclusa nondimeno con un accordo transattivo che comunque sia “si inseriva in un piano terapeutico e di protezione”. In ogni caso – ha poi proseguito l'autorità – a prescindere dalla misura adottata, una valutazione di RI 3 era “senz'altro […] indispensabile”. Infine, per l'autorità, nulla ha impedito ai genitori di presentare “a tempo debito” una richiesta di assistenza giudiziaria, per lo meno “limitata alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese”. Così, in definitiva, il ricorso era da respingere.\n3. Litigiosa è solo la questione della soccombenza di RI 2 e RI 1 nella procedura – stralciata per transazione – in merito al collocamento del figlio RI 3 presso il C__________ e il conseguente pagamento della nota d'onorario della dott. __________ C__________ (fr. 13 800.–). Al riguardo giova ricordare che le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).\n4. In concreto, quando la Commissione tutoria ha incaricato la dott. __________ C__________ di eseguire una valutazione su RI 3 avrebbe dovuto richiedere un preventivo di spesa. Tanto più sapendo che i costi sarebbero potuti finire – indirettamente – a carico ai genitori (obbligo di assistenza fra parenti: sopra, consid. 3) e che, non fossero stati in grado di finanziare l'esborso, costoro avrebbero dovuto postulare subito l'assistenza giudiziaria (DTF 130 I 182 consid. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non potendo avere effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). Nel caso in rassegna i ricorrenti non pretendono di essere privi di mezzi per coprire i costi loro addebitati dall'Autorità di vigilanza. Non avendo subìto alcun pregiudizio, non possono quindi dolersi al riguardo. Né – debitamente patrocinati – mai hanno richiesto un preventivo di spesa né hanno instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.\n5. In ogni caso, in concreto i genitori vanno comunque sia considerati soccombenti nella procedura nella quale la nota d'onorario della dott. C__________ è stata emessa. Il reclamo pertanto vede la sua sorte segnata per i motivi in appresso.\na) Durante\nun incontro a scuola tra, fra le altre, RI 1 e le docenti di RI 3 è emerso che\n“già in prima elementare erano state notate forme di aggressività”. Le docenti\nhanno poi rilevato che a volte lo studente lancia “delle sedie in classe” oppure"}