{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-15_2013-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115793&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "761858681b04e41e731c1ff4b266602d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.01.2013 9.2013.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Costi di gestione (mercede, tasse e spese) di una misura a protezione del minore (in casu collocamento presso un istituto). 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Decisione del Tribunale federale 5A_96/2013)\n\n|\nassistito dalla segretaria: |\nAlessia Leoni Romelli, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. 367.2009/R.86.2010 (protezione del figlio: spese peritali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone\n|\n|\nRI 1 (patrocinati dall'avv. PA 1)\n|\n|\n|\n|\nall'allora |\n|\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________,\nriguardo a un procedimento aperto a protezione del figlio RI 3 (1999)\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ngiudicando sul ricorso, recte, ora, reclamo del 1° giugno 2011 presentato da RI 2 e RI 1 contro la sentenza emessa il 26 aprile 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto\nA. RI 2 (1959), cittadino italiano e RI 1 (1962) si sono sposati a C__________ il 25 maggio 1994. Dal matrimonio è nato RI 3, il __________ 1999. Il 30 aprile 2009 l'Ispettorato __________ delle scuole comunali, B__________, ha segnalato alla Commissione tutoria regionale __________ taluni comportamenti giudicati “particolarmente aggressivi violenti” di RI 3. Gli stessi si reiteravano sin dall'anno scolastico 2003/2004. L'Ispettorato ha auspicato “un'indagine approfondita” nel bene di RI 3 stesso e degli altri allievi. La Commissione tutoria regionale, nella sua seduta del 15 maggio 2009 – alla quale i genitori di RI 3 non hanno partecipato né consta che siano stati invitati –, ha deciso di fare “esperire una perizia specialistica” vista “la gravità della situazione, che caratterizza questo bambino”. Così, con decisione del 24 giugno 2009 l'autorità tutoria ha incaricato la dott. __________ C__________, psichiatra e psicoterapeuta, di “effettuare una valutazione” su RI 3.\nB. Il 19 novembre 2009 la specialista ha consegnato un rapporto in cui ha ravvisato che RI 3 soffre di una “patologia psichica”, rilevando che l'ambiente scolastico “non è la causa del disagio” del bimbo, ma “il luogo dove questo viene manifestato”. La dott. C__________ ha poi concluso che RI 3 “necessita di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica intensiva”, suggerendo il “C__________ del Servizio medico psicologico”. Questa struttura permette infatti un'“osservazione clinica più approfondita” con la possibilità, per RI 3, di “mantenere la frequenza scolastica”. Presa conoscenza del referto, la Commissione tutoria regionale, con decisione “supercautelare” del 22 dicembre 2009 ha collocato RI 3 “in esternato” presso il C__________ dall'11 gennaio 2010. La decisione è stata dichiarata “immediatamente esecutiva”.\nC. I\ngenitori, con istanza del 23 dicembre 2009, hanno postulato la revoca della\nmisura. Esprimendosi al riguardo il 5 gennaio 2010, l'autorità tutoria ha respinto l'istanza confermando, in via cautelare, quanto deciso in\nprecedenza, convocando i genitori a un'udienza dell'8 gennaio successivo, in\noccasione della quale, RI 2 e RI 1 hanno ribadito di “non condividere” le\nmisure adottate. Con decisione del 14 gennaio successivo, la Commissione tutoria\nregionale ha di nuovo confermato il collocamento di RI 3 presso il C__________\nper un periodo di osservazione e valutazione di sei mesi. Adita dai genitori\ncon ricorso del 15 gennaio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha\nconvocato i genitori, l'ispettrice scolastica, i responsabili del C__________ e\nil responsabile del servizio di sostegno pedagogico a\nun'udienza il 9 marzo 2010. Al termine di quella discussione, le parti hanno\ntrovato un accordo che ha permesso di stralciare la procedura, nel senso che RI\n3 avrebbe frequentato il C__________ a metà tempo, il resto del tempo essendo\nreinserito nella Scuola elementare di B__________. Il 30 giugno 2010 il C__________\nha reso le proprie osservazioni alla Commissione tutoria regionale.\nD. Nel frattempo, il 29 marzo 2010 la dott. __________ C__________ ha inviato la propria nota d'onorario di fr. 13 800.– (lettura ed elaborazione incarti, colloqui peritali con i genitori e con RI 3, colloqui con i medici curanti, colloqui con le insegnanti, la direttrice della scuola e l'ispettorato, test psicodiagnostici, incontro in CTR, telefonate ed e-mail e stesura perizia). L'autorità tutoria ha inviato la nota ai genitori convocandoli per il 21 maggio 2010 successivo. In seguito, il 15 giugno 2010, i genitori hanno sollecitato la Commissione tutoria a emanare una “decisione formale” riguardo alle spese, rilevando di non essere soccombenti. Rispondendo il 17 giugno 2010, l'autorità tutoria ha indicato che l'“art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele” è “chiaro”, non ravvisando dunque motivi per rendere una “decisione formale”. Essa ha infine proposto ai genitori un termine al 30 giugno successivo per sottoporle un “piano di pagamento”. Il 28 giugno 2010 constatando “che le trattative con il vostro legale non sono andate a buon fine” la Commissione tutoria regionale ha trasmesso a RI 2 e RI 1 una fattura del 25 giugno 2010 per fr. 13 800.–. Il 5 luglio 2010 i genitori hanno adito l'Autorità di vigilanza sulle tutele con un ricorso contro il citato scritto del 17 giugno 2010. Statuendo il 26 aprile 2011, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso senza prelevare oneri processuali e senza assegnare ripetibili."}