che di conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria formulata in data 29 aprile 2013 non può essere accolta, giacché il conferimento del beneficio presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG), ciò che non è stato minimamente dimostrato in questa sede; che, date le circostanze e considerato che il reclamo non è stato intimato, per il presente procedimento vengono calcolate tassa e spese di giustizia ridotte, mentre non vengono assegnate ripetibili; Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2.