che, a norma dell’art. 260 cpv. 2 CC, la contestazione del riconoscimento può essere inoltrata dall’autore del riconoscimento soltanto se egli ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità; che in ogni caso, in virtù degli art. 260a segg.