che nemmeno la giustificazione secondo cui a dipendenza dal risultato del test del DNA la bambina potrebbe essere finalmente riconosciuta come membro della sua famiglia sembra trovare riscontro dagli atti: RI 1 al contrario ha da principio sostenuto di non desiderare alcun contatto con la figlia (“voglio sotto lineare che se dovesse essere mia figlia dalla prova del DNA non voglio incontri e ne visite di ogni genere e ne anche per causa gravi e ne telefonate da parte di lei la voluto lei sela tenga, la mia famiglia ce lo già” – lettera 20 ottobre 2008 alla Commissione tutoria); che, a norma dell’art. 260 cpv.