che ordinare il test del DNA in questa sede non può essere considerato nell’interesse della minore, la cui paternità, si ricorda, è stata contestata da RI 1 soltanto dopo aver riconosciuto la bambina e senza porre in discussione i rapporti intrattenuti con sua madre; che il reclamante non evidenzia per altro alcun sospetto relativamente ad eventuali altri partner della madre della bambina; semplicemente sostiene di essere stato tratto in inganno, ritenuto che ella gli avrebbe mentito sostenendo di usare metodi contraccettivi dei quali in realtà non ha fatto uso;