membro a tutti gli effetti; che il gravame non è stato intimato; che dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente, che applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile); che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv.