che, con ricorso 3 maggio 2011 all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), RI 1 ha chiesto di annullare la decisione sopra citata, facendo ordine a CO 3 di sottoporre la figlia al test del DNA; che, senza intimarlo, l’Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso con decisione 12 maggio 2011, giudicando corretta la risoluzione della Commissione tutoria, ritenuto che nemmeno il ricorrente aveva motivato la sua richiesta facendo valere l’interesse della minore a ordinare il test del DNA e che un’eventuale procedura di contestazione del riconoscimento andava inoltrata al giudice civile competente;