{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-14_2013-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115922&nX40_KEY=4711101&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a41c544dce0278d8de1381cf07f474be"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2013.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di ordinare il test del DNA per contestazione del riconoscimento di paternità, interesse del figlio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:29:28", "Checksum": "66800aff7a667a65d42288ce6f18b4bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.14\nRegesto:\nRichiesta di ordinare il test del DNA per contestazione del riconoscimento di paternità, interesse del figlio\n\n\nche ordinare il test del DNA in questa sede non può essere considerato nell’interesse della minore, la cui paternità, si ricorda, è stata contestata da RI 1 soltanto dopo aver riconosciuto la bambina e senza porre in discussione i rapporti intrattenuti con sua madre;\nche il reclamante non evidenzia per altro alcun sospetto relativamente ad eventuali altri partner della madre della bambina; semplicemente sostiene di essere stato tratto in inganno, ritenuto che ella gli avrebbe mentito sostenendo di usare metodi contraccettivi dei quali in realtà non ha fatto uso;\nche il rimprovero del mancato uso – a sua insaputa – dei contraccettivi conferma semmai consapevolezza della paternità da parte del reclamante;\nche nemmeno la giustificazione secondo cui a dipendenza dal risultato del test del DNA la bambina potrebbe essere finalmente riconosciuta come membro della sua famiglia sembra trovare riscontro dagli atti: RI 1 al contrario ha da principio sostenuto di non desiderare alcun contatto con la figlia (“voglio sotto lineare che se dovesse essere mia figlia dalla prova del DNA non voglio incontri e ne visite di ogni genere e ne anche per causa gravi e ne telefonate da parte di lei la voluto lei sela tenga, la mia famiglia ce lo già” – lettera 20 ottobre 2008 alla Commissione tutoria);\nche, a norma dell’art. 260 cpv. 2 CC, la contestazione del riconoscimento può essere inoltrata dall’autore del riconoscimento soltanto se egli ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità;\nche in ogni caso, in virtù degli art. 260a segg. CC, l’azione volta alla contestazione del riconoscimento va presentata davanti al giudice, e di conseguenza in Pretura;\nche questo Tribunale non è quindi competente a giudicare una tale azione e non ravvisa gli estremi per imporre a CO 2 di sottoporsi al test del DNA, non essendo in ogni caso dati i presupposti per considerare che sia nell'interesse della bambina;\nche, in considerazione di quanto sopra detto, il reclamo va di conseguenza respinto;\nche per quanto attiene alla “richiesta di assistenza giudiziaria” a cui fa riferimento il reclamante nel suo scritto 29 aprile 2013, che andrebbe giudicata “sulla scorta della documentazione prodotta”, si ribadisce quanto già accennato, ovvero che in realtà RI 1 non ha mai presentato una tale istanza, anzi indicando nel reclamo di “protestar spese tassa di giustizia e ripetibili” e nemmeno ha prodotto documentazione alcuna giustificante la sua situazione economica;\nche di conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria formulata in data 29 aprile 2013 non può essere accolta, giacché il conferimento del beneficio presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG), ciò che non è stato minimamente dimostrato in questa sede;\nche, date le circostanze e considerato che il reclamo non è stato intimato, per il presente procedimento vengono calcolate tassa e spese di giustizia ridotte, mentre non vengono assegnate ripetibili;\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata il 29 aprile 2013 è respinta.\n3. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico di RI 1.\n4. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}