{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-14_2013-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115922&nX40_KEY=4921753&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a41c544dce0278d8de1381cf07f474be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di ordinare il test del DNA per contestazione del riconoscimento di paternità, interesse del figlio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:26", "Checksum": "8651d871a703e223fa83cd5bd4f180b8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.05.2013 9.2013.14\nRegesto:\nRichiesta di ordinare il test del DNA per contestazione del riconoscimento di paternità, interesse del figlio\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRI 1 |\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________,\ne a\nCO 2 CO 3 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la sua richiesta di ordinare il test del DNA sulla figlia CO 2 |\ngiudicando sul reclamo del 10 giugno 2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto e\nin diritto\nche, in data 24 luglio 2008, RI 1 (1956) ha riconosciuto di essere il padre di CO 2, nata il __________ 2008 e figlia della signora CO 3 (1971);\nche, con decisione 25 febbraio 2008, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a CO 2 una curatela per la salvaguardia del diritto di mantenimento;\nche, in data 20 ottobre 2008, RI 1 ha indirizzato uno scritto alla Commissione tutoria sostenendo di aver riconosciuto la bambina per errore e chiedendo di ordinare un test del DNA per verificare la paternità della minore, con la quale non voleva aver nulla a che fare e nemmeno che portasse il suo cognome, visto che era coniugato con due figli;\nche a tale scritto la Commissione tutoria ha dato seguito, comunicando il 21 ottobre 2008 a RI 1 che una contestazione del riconoscimento di paternità andava eseguito dinnanzi al giudice civile ai sensi dell’art. 260 CC;\nche il giorno successivo egli ha ribadito di aver sottoscritto l’attribuzione del suo cognome alla bambina in una situazione di confusione, desiderando pertanto che gli venisse cambiato;\nche non essendo la curatrice educativa riuscita ad ottenere un contratto di mantenimento per CO 2, è stato affidato mandato all’avv. G__________ affinché procedesse ad inoltrare un'azione giudiziaria in Pretura;\nche, con decisione 29 gennaio 2010, il Pretore del distretto di __________ ha condannato RI 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 480.- mensili;\nche, il 27 dicembre 2010, RI 1, rappresentato da un legale, ha nuovamente chiesto alla Commissione tutoria di ordinare il test del DNA, al fine di evitare una procedura costosa in Pretura e di eventualmente pregiudicare i rapporti futuri tra la bambina e il padre; detta richiesta è stata più volte sollecitata nei mesi successivi;\nche, con scritto 14 aprile 2011, la Commissione tutoria ha risposto di non ravvisare motivi per obbligare la minore a sottoporsi al test del DNA, ritenuto che ad una richiesta in tal senso doveva, se del caso, essere dato seguito solo se ciò risultava nell’interesse della minore;\nche, con ricorso 3 maggio 2011 all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), RI 1 ha chiesto di annullare la decisione sopra citata, facendo ordine a CO 3 di sottoporre la figlia al test del DNA;\nche, senza intimarlo, l’Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso con decisione 12 maggio 2011, giudicando corretta la risoluzione della Commissione tutoria, ritenuto che nemmeno il ricorrente aveva motivato la sua richiesta facendo valere l’interesse della minore a ordinare il test del DNA e che un’eventuale procedura di contestazione del riconoscimento andava inoltrata al giudice civile competente;\nche, con gravame del 10 giugno 2011, RI 1 è insorto presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione, sostenendo di essere preoccupato per il bene della piccola CO 2 e di conseguenza di ritenere essere nel suo interesse ordinare il test del DNA, senza dover dare avvio ad una causa civile, poiché in futuro le relazioni tra padre e figlia potrebbero essere compromesse se la sua paternità fosse confermata in sede giudiziaria e la bambina, una volta adulta, scoprisse che il padre l’aveva contestata in sede civile; l’interesse della bambina sarebbe pure – a suo dire – quello di poter finalmente essere accettata dalla famiglia del ricorrente come un membro a tutti gli effetti;\nche il gravame non è stato intimato;\nche dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente, che applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile);\nche l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale;\nche in data 19 aprile 2013 questo giudice ha chiesto al ricorrente, recte ora reclamante, di voler indicare se vi era ancora un interesse attuale a mantenere la procedura o se, essendo trascorsi due anni, nel frattempo non vi fossero stati sviluppi in altra sede;\nche, con risposta 29 aprile 2013, RI 1 ha dichiarato di voler mantenere il ricorso, osservando di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie e quindi rinnovando la sua richiesta di assistenza giudiziaria “sulla scorta della documentazione prodotta” (richiesta in realtà formulata per la prima volta, senza che sia mai stata prodotta alcuna documentazione in questa sede);"}