L'art. 416 CC è in vigore dal 1° gennaio 2013, precedentemente le disposizioni analoghe erano gli art. 421, 422 vCC. I principi per la loro applicazione non sono mutati con il nuovo diritto di protezione. Il curatore deve fornire all'autorità di protezione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla sua decisione (in particolare le altre offerte ricevute, le stime di valore dei beni in questione, le indicazioni sul bisogno di liquidità a breve e medio termine del curatelato).