L'art. 416 CC disciplina i casi per i quali è necessario il consenso dell'autorità di protezione, allorquando il curatore disponga di poteri di rappresentanza (Meier/Lukic, op. cit., Ni. 611 e 620). Tali atti includono per legge – allo scopo di proteggere la persona interessata (Schmid, Erwachsenenschutz, art. 416 CC N. 4) – certe operazioni di un'importanza particolare per le quali il consenso dell'autorità si avvera necessario (CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, ad art. 416 CC N. 1): tra di essi vi è l'acquisto e l'alienazione di fondi (art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC). L'art. 416 CC è in vigore dal 1° gennaio 2013, precedentemente le disposizioni analoghe erano gli art. 421, 422 vCC.