9.2013.111) con l'invito a pronunciarsi sulla ricevibilità in ordine e sulla fondatezza nel merito del gravame. C. L'Autorità di protezione si è pronunciata al riguardo con risoluzione del 19 aprile 2013 e ha dichiarato irricevibile il gravame della curatelata PI 1 a motivo della sua situazione oggettiva – avendo quest'ultima, in sede di udienza il 17 aprile 2013, tra l'altro, sostenuto di avere firmato il gravame in quanto posta “sotto pressione dallo stesso figlio RE 1 e dalla sorella __________ __________” – ha respinto le doglianze di RE 1 e confermato l'operato del curatore. D. Avverso