{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-145_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115995&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e0d32e5c1467af7d7ebc5366599cd869"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del figlio contro la vendita di un immobile della curatelata e gli atti del curatore; legittimazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:43", "Checksum": "0785d21d352b6473c482bf1097618ae0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.145\nRegesto:\nReclamo del figlio contro la vendita di un immobile della curatelata e gli atti del curatore; legittimazione\n\n\nNella fattispecie non vi è nessun progetto di dettaglio sull'operazione relativa al progetto di costruzione comprendente altri fondi, che a dire del reclamante sarebbe più vantaggiosa rispetto alla vendita singola del mappale della curatelata.\nIl reclamante omette di considerare, oltre al profitto meramente teorico, gli eventuali rischi di perdite in fase di costruzione (ad esempio per sorpassi del preventivo) e l'attesa prima di conseguire l'eventuale profitto, cui si aggiungono i dubbi sulla scadenza dell'affitto agricolo e l'eventuale ulteriore tempo necessario per la disdetta (cfr. scritto di __________ __________ del 26 giugno 2013).\nLa necessità di liquidità della curatelata è manifesta e presente già da tempo e vi sono anche svariati debiti (cfr. dichiarazione fiscale 2012). Di conseguenza continuare ad attendere non è nel suo interesse.\nQuanto sopra conferma ulteriormente che il progetto del reclamante non è conforme ai bisogni attuali e prevedibili - anche a breve-medio termine - della curatelata.\nIn merito agli altri argomenti sollevati nel gravame si evidenzia che non vi sono elementi precisi sul credito che verrebbe richiesto per finanziare l'operazione a cui accenna il reclamante. Il finanziamento verrebbe attuato con un non meglio definito istituto di credito e a non meglio precisate condizioni, tra le quali va comunque annoverato l'addebito di interessi più o meno elevati e non certo nell'interesse della curatelata.\nCome già rilevato dall'Autorità di prime cure non è nell'interesse della curatelata creare nuovi debiti.\nIl presunto danno fatto valere dal reclamante, poi, non è provato.\nLe motivazioni del gravame appaiono in definitiva protese unicamente ad ostacolare a priori la vendita, al solo scopo di salvaguardare interessi del reclamante senza riguardo alle circostanze della degenza di PI 1 in Casa anziani e alla necessità di far fronte ai costi che ne derivano.\nRelativamente alla volontà della curatelata, il reclamante stesso ammette che la \"madre è molto instabile ogni tanto dice di non voler vendere il terreno e ci comunica l'insistenza del curatore altre volte dice che ha bisogno dei soldi e vuole vendere.\" (reclamo, pag. 2).\nPresso l'Autorità di prime cure la stessa ha affermato di essere stata pressata dal figlio e dalla sorella allo scopo di sottoscrivere il “ricorso” del 25 marzo 2013 e di essere d'altro canto cosciente della necessità di liquidità e di vendere il fondo in discussione per far fronte alle spese correnti (verbale 17 aprile 2013).\nAppare dunque che le espressioni della curatelata non sono sufficientemente affidabili, neppure per prescindere dal consenso dell'autorità (cfr. Copma, op. cit., pag. 217 no. 7.43).\nNe discende che – non potendosi per altro rimproverare alcunché all'operato del curatore – il reclamo si avvera palesemante privo di fondamento e va respinto senza ulteriore disamina.\n4. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza e devono pertanto essere addebitate al reclamante.\n5. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 350.--\nb) spese fr. 50.--\nfr. 400.--\nsono posti a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- - -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}