{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-145_2013-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115995&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e0d32e5c1467af7d7ebc5366599cd869"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del figlio contro la vendita di un immobile della curatelata e gli atti del curatore; legittimazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:43", "Checksum": "0785d21d352b6473c482bf1097618ae0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.12.2013 9.2013.145\nRegesto:\nReclamo del figlio contro la vendita di un immobile della curatelata e gli atti del curatore; legittimazione\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la vendita dell'immobile appartenente a sua madre |\ngiudicando sul reclamo del 17 maggio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 aprile 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata l’__________ 1948 ed è domiciliata a __________; attualmente risiede presso la Casa per Anziani di __________.\nA far tempo dal 5 agosto 2009 la stessa è al beneficio di una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC – ora curatela generale secondo gli art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC e 398 CC – e il relativo mandato di tutela (ora curatela) è stato affidato a CURA 1, __________.\nB. La curatelata é proprietaria del fondo no. __________ RFD di __________.\nNel corso del 2010, è stata fatta esperire una perizia immobiliare, al fine di procedere all’alienazione del mappale summenzionato.\nIn data 11 settembre 2012 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha dato il consenso – a norma dell'art. 421 n. 1 vCC – di procedere alla vendita del fondo a trattative private, riservata l'autorizzazione dell'allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ex art. 404 cpv. 3 vCC.\nDetta decisione – impugnabile entro dieci giorni con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 vCC) – non essendo stata impugnata è diventata esecutiva il 25 settembre 2012.\nIl 2 ottobre 2012, l’Autorità di vigilanza – a norma dell'art. 404 cpv. 3 vCC – ha autorizzato la vendita a trattative private ed ha fissato il prezzo della transazione.\nQueste due decisioni sono state contestate da PI 1 e RE 1 con “ricorso” 25 marzo 2013 inoltrato all'Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – nel quale i reclamanti sostenevano di essere stati informati dell'esistenza delle medesime solo in data 18 marzo 2013 e avanzavano rimostranze avverso l'operato del curatore. L'impugnativa, trasmessa il 26 marzo 2013 dall'Autorità di protezione alla Camera di protezione è stata rinviata da questo giudice all'autorità di primo grado con decisione 9 aprile 2013 (cfr. inc. 9.2013.111) con l'invito a pronunciarsi sulla ricevibilità in ordine e sulla fondatezza nel merito del gravame.\nC. L'Autorità di protezione si è pronunciata al riguardo con risoluzione del 19 aprile 2013 e ha dichiarato irricevibile il gravame della curatelata PI 1 a motivo della sua situazione oggettiva – avendo quest'ultima, in sede di udienza il 17 aprile 2013, tra l'altro, sostenuto di avere firmato il gravame in quanto posta “sotto pressione dallo stesso figlio RE 1 e dalla sorella __________ __________” – ha respinto le doglianze di RE 1 e confermato l'operato del curatore.\nD. Avverso quest'ultima decisione RE 1 è insorto con reclamo 17 maggio 2013 alla Camera di protezione, sostenendo che: la vendita sarebbe contraria agli interessi della curatelata e contro ogni principio economico e comporterebbe anche un danno patrimoniale, perché il mappale è confinante con il proprio, ove sorge la casa paterna; occorrerebbe verificare il valore fiscale rispetto a quello di stima; vi sarebbero soluzioni alternative e delle perdite finanziarie importanti a causa del recupero dell’imposta sulla sostanza degli ultimi 20 anni, dell’imposta sul plusvalore, della perdita dei contributi per i premi della cassa malati e delle indennità complementari e la perdita di valore della propria particella no. __________ RFD __________; la sorella di PI 1 avrebbe indicato la possibilità di ottenere la liquidità necessaria da un istituto di credito e avrebbe chiesto invano al curatore di chiarire la situazione. Vista la necessità di ristrutturazione a breve termine e la proposta di realizzare sulle tre parcelle una proprietà per piani di 12 appartamenti si potrebbe, a suo dire, ottenere un ricavato superiore rispetto alla vendita del singolo terreno.\nIl curatore si comporterebbe inoltre – sempre a suo dire – in modo inaccettabile, poiché non rispetterebbe i desideri della curatelata.\nIl consenso dell'Autorità di protezione sarebbe, per finire, fondato “su una decisione scellerata e irresponsabile del tutore” senza un coinvolgimento del reclamante e della curatelata.\nEgli postula che all'Autorità di protezione venga “chiesto” di rivedere la decisione e di trovare un nuovo curatore.\nE. Con osservazioni del 2 luglio 2013 l'Autorità di protezione ha rilevato che la curatelata ha dei problemi di liquidità e vi è la necessità di alienare il fondo a causa della retta dell'appartamento in Casa per anziani, nonché delle sue proprietà immobiliari e del rifiuto di prestazioni sociali. Ha aggiunto che vi è stato un incontro con il curatore, il reclamante ed il signor __________ __________, durante il quale sono stati esposti i problemi finanziari, cui sarebbe possibile rimediare solo con una donazione di mezzi liquidi. In mancanza di questi ultimi gli interessi della curatelata sono prioritari rispetto a quelli degli eredi e del relativo progetto immobiliare per le loro particelle."}