I genitori vengono informati su tali risultanze (cvp. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione (cpv. 3); che per la norma appena citata l’autorità deve sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso nella fattispecie; che nel caso concreto, considerato che a priori la meta appare pericolosa, si prescinde dal rinvio degli atti all’autorità di primo grado, poiché l’audizione delle minori si configurerebbe come un mero esercizio procedurale, che non muterebbe le controindicazioni fornite dal DFAE, col rischio peraltro di creare loro inutili tensioni.