4; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Enfant et divorce, Schulthess 2006, pag. 111); che a questo si aggiunga che finora il padre ha avuto con sé le minori per diritti di visita molto più brevi; secondo la convenzione per l’affidamento familiare (pag. 5) le vacanze avrebbero dovuto essere stabilite d’intesa tra padre, nonni, autorità e UFaM - ciò che non è stato il caso - inoltre i trascorsi penali del reclamante raccomandano innanzitutto prudenza e secondariamente di proseguire per gradi nell’aumento della durata dei diritti di visita; che alla luce di tutte le circostanze la posizione dell’autorità di prime cure è giustificata;