Neppure l’Ambasciata svizzera potrebbe tutelare adeguatamente le minori ed intervenire in modo efficace nel caso di eventi negativi. In aggiunta non risulta che siano state espletate le necessarie formalità per i minori di 15 anni; che la vacanza in esame presenta un pericolo per la vita stessa delle minori a causa della sua destinazione ed esso non può essere scongiurato con altri provvedimenti, perciò la stessa non può essere concessa. Tale conclusione s’impone anche in assenza di una colpa del genitore beneficiario (cfr. BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 274 CC no.