{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-144_2013-06-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115994&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4c62c1ab30bad279770062de2e03aa32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.06.2013 9.2013.144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali all'estero, in un paese sconsigliato dal DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:42", "Checksum": "e962d71d3f2616104221cc4531595362", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.06.2013 9.2013.144\nRegesto:\nRelazioni personali all'estero, in un paese sconsigliato dal DFAE\n\n\nche presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.);\nche secondo l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi;\nche tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1);\nche secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; E. Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia quando il suo sviluppo fisico, psichico e morale è minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009);\nche il DFAE ha diffuso i consigli di viaggio nell’ottobre 2012 e li ha confermati ripetutamente e di recente, essi risultano tuttora validi (www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps/asia/vphl/rhphi.html): vi sono pericoli per la sicurezza, terrorismo e sequestri, criminalità elevata; “Per quanto riguarda la descrizione delle zone a rischio, le indicazioni fornite sono approssimative; i pericoli non possono essere circoscritti esattamente a una precisa regione”; inoltre “I minori di 15 anni che viaggiano da soli, con un solo genitore o con una terza persona, sono soggetti a particolari formalità per quanto riguarda l’entrata nel Paese. Inoltre, le autorità d'immigrazione __________ possono trattenere il passaporto fino al momento della partenza dal Paese. Si raccomanda di informarsi per tempo sulle esatte disposizioni presso l’Ambasciata __________ a Berna.”;\nche nella fattispecie la destinazione scelta dal reclamante presenta dei pericoli reali e concreti per l’incolumità fisica delle minori, i quali non sono nemmeno circoscrivibili in modo esatto, pertanto non è detto che conoscendo le località ed evitando determinati luoghi il viaggio sia sicuro. Neppure l’Ambasciata svizzera potrebbe tutelare adeguatamente le minori ed intervenire in modo efficace nel caso di eventi negativi. In aggiunta non risulta che siano state espletate le necessarie formalità per i minori di 15 anni;\nche la vacanza in esame presenta un pericolo per la vita stessa delle minori a causa della sua destinazione ed esso non può essere scongiurato con altri provvedimenti, perciò la stessa non può essere concessa. Tale conclusione s’impone anche in assenza di una colpa del genitore beneficiario (cfr. BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 274 CC no. 4; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Enfant et divorce, Schulthess 2006, pag. 111);\nche a questo si aggiunga che finora il padre ha avuto con sé le minori per diritti di visita molto più brevi; secondo la convenzione per l’affidamento familiare (pag. 5) le vacanze avrebbero dovuto essere stabilite d’intesa tra padre, nonni, autorità e UFaM - ciò che non è stato il caso - inoltre i trascorsi penali del reclamante raccomandano innanzitutto prudenza e secondariamente di proseguire per gradi nell’aumento della durata dei diritti di visita;\nche alla luce di tutte le circostanze la posizione dell’autorità di prime cure è giustificata;\nche quest’ultima aveva dato la facoltà al padre di presentare un altro programma, scegliendo un’altra meta, entro un termine ormai scaduto; di conseguenza costui può tentare di provvedervi, fornendo sin da subito delle informazioni complete, e sperando di riuscire a raccogliere l’accordo di tutte le parti;"}