2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui, come rettamente considerato dall’Autorità di vigilanza. Anche a questo Tribunale appare adeguato riconoscere una mercede di fr. 3'000.- per il lavoro svolto a favore del minore: calcolando fr. 40.-/h. ciò equivale infatti a un totale di 75 ore, mentre la curatrice ne aveva esposte 217.