Non sono palesemente dati i presupposti per discostarsi dal principio secondo cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a beneficio della tutela del figlio, per le quali sono entrambi responsabili. Applicandosi in casu il principio inquisitorio illimitato e la massima d'ufficio (CommFam Protection de l'adulte, COTTIER, ad art. 314 CC N. 15) e in virtù dell'effetto devolutivo del gravame (CommFam Protection de l'adulte, Steck, ad art. 450 CC N. 7), le domande di giudizio non vincolano il Tribunale e la decisione impugnata dev’essere riformata secondo quanto sopra esposto.