Egli ha quindi chiesto di poter visionare tali documenti, poiché non avrebbe mai visto atti istruttori di questo tipo. A mente di questa Camera, a giusta ragione l’Autorità di vigilanza ha ricordato che dagli atti citati e allegati dal reclamante medesimo nel suo ricorso emerge che la problematica riguarda pure il padre. In particolare, quanto al doc. L (rapporto della dr. F__________), che il reclamante sostiene di aver visionato solo mercoledì 25 maggio 2011, va evidenziato come lo stesso sia più volte citato già nel ricorso presentato all’Autorità di vigilanza in data 21 maggio 2010. La presa di posizione del padre appare quindi fuori luogo.