Egli si è infatti limitato a criticare genericamente l’Autorità di vigilanza, che a suo dire non avrebbe precisato su quali atti ha fondato le sue considerazioni. Giova poi evidenziare che nel ricorso all’Autorità di vigilanza, il reclamante non aveva sollevato la violazione del diritto di essere sentito, se non in sede di replica, per evidenziare che l’autorità di prima istanza ha citato “degli atti istruttori da cui emergerebbe una responsabilità del signor RE 1 nelle difficoltà relazionali con il figlio”. Egli ha quindi chiesto di poter visionare tali documenti, poiché non avrebbe mai visto atti istruttori di questo tipo.