{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-13_2013-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115930&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa06ca623be2916dec607c689480163"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione spese e mercede curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:21", "Checksum": "90b61346e99a8757eb3860d6b36feeb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.13\nRegesto:\nAssunzione spese e mercede curatore educativo\n\n\nD. caratteristiche dei genitori: considerando entrambi soggetti fragili, difficoltà economiche della madre e paure del padre), ha attribuito 2 punti ciascuno a ogni genitore;\nE. miglioramento di PI 1 a scuola: ha considerato essere merito del padre, assegnando un punto alla madre;\nF. difficoltà economiche, rientrato in D non ha attribuito punti;\nG. adolescenza di PI 1: l'ha considerata una “difficoltà non attribuibile a nessuno dei due”, assegnando un punto ciascuno ai genitori.\nIn definitiva il padre ha ottenuto 4 punti su 13, e meglio uno per il criterio C, 2 per il criterio D e 1 per il criterio G.\n6.2. Il reclamante si lamenta dei suddetti “criteri”, sostenendo puntualmente alcune doglianze. Critiche che non richiedono una precisa disamina, ritenuto che il principio secondo cui le spese della curatela vanno suddivise in base alla responsabilità dei genitori non può essere applicato alla fattispecie. Infatti, conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989).\nSono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare misure a protezione dei figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese della misura, per esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte del mantenimento dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono provvedere i genitori (DTF 116 II 399 pag. 401); spese che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid, art. 276 CC n. 8).\nAnche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I – Schwenzer, ad art. 273 CC N. 28; sentenza ICCA del 30 agosto 2004, inc. 11.2004.60, cons. 8).\nNon sono palesemente dati i presupposti per discostarsi dal principio secondo cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a beneficio della tutela del figlio, per le quali sono entrambi responsabili. Applicandosi in casu il principio inquisitorio illimitato e la massima d'ufficio (CommFam Protection de l'adulte, COTTIER, ad art. 314 CC N. 15) e in virtù dell'effetto devolutivo del gravame (CommFam Protection de l'adulte, Steck, ad art. 450 CC N. 7), le domande di giudizio non vincolano il Tribunale e la decisione impugnata dev’essere riformata secondo quanto sopra esposto. Va peraltro rilevato che il calcolo eseguito dall’Autorità di vigilanza presenta pure un errore. Alla curatrice è stato riconosciuto un onorario di fr. 3'000.-. Tuttavia la somma degli importi accollati alle parti dal dispositivo riformato dall'allora Autorità amministrativa di ricorso (fr. 1'662.75 alla madre e fr. 1'286.30 accollati al padre) dà un totale di fr. 2'949.05, quindi ingiustificatamente inferiore all'onorario complessivo riconosciuto. Ciò rende a maggior ragione necessaria la riforma della decisione impugnata nel senso sopra detto.\n6.3. La curatrice ha ammesso di aver dedicato molte ore per occuparsi della situazione della madre, non sostenuta dal tutore. Di tale tempo va tenuto conto nella tassazione della mercede: non è infatti corretto che la mercede relativa alla curatela educativa possa comprendere spese non inerenti o addirittura causate da presunte inadempienze altrui. Di conseguenza, se l’autorità di protezione avesse ritenuto consona una retribuzione per le ore che la curatrice di PI 1 ha dedicato alla madre, la stessa andava separata e riconosciuta in una nota posta esclusivamente a carico della madre.\nCome già ricordato in precedenza, la\nremunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è\ncalcolata sulla base della normativa allora vigente. Alla mercede del curatore\nsi applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto\ngli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut\nprevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo\ndi fr. 3'000.- annui, come rettamente considerato dall’Autorità di vigilanza.\nAnche a questo Tribunale appare adeguato riconoscere\nuna mercede di\nfr. 3'000.- per il lavoro svolto a favore\ndel minore: calcolando\nfr. 40.-/h. ciò equivale infatti a un totale di 75 ore, mentre la curatrice ne\naveva esposte 217. Esaminata la nota presentata, risulta quindi a questa Camera\nche il tempo investito esclusivamente a favore del minore sia ragionevolmente superiore\nalle 75 ore che si possono ammettere, e di conseguenza l’importo ammesso\ndall’Autorità di vigilanza va confermato.\nPonendo a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno l’onere della curatela educativa, RE 1 e CO 3 dovranno pertanto versare fr. 1'500.- ciascuno a saldo della mercede di CO 2 per il 2009.\n7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le spese processuali di questo giudizio sono poste a carico dello Stato e a RE 1 in ragione di ½ ciascuno. Non vengono assegnate ripetibili, la resistente non essendo patrocinata.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\nDi conseguenza i dispositivi 2 e 3 della decisione del 26 aprile 2011 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele sono modificati come segue:\n2. La mercede della curatrice educativa CO 2 è fissata in fr. 3'000.- ed è posta a carico di CO 3 e RE 1 in ragione di ½ ciascuno."}