{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-13_2013-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115930&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa06ca623be2916dec607c689480163"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione spese e mercede curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:21", "Checksum": "90b61346e99a8757eb3860d6b36feeb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.13\nRegesto:\nAssunzione spese e mercede curatore educativo\n\n\n3. Il reclamante ha chiesto di assumere numerose prove, che tuttavia, nella misura in cui non facciano già parte dell’incarto, sono irrilevanti ai fini del giudizio odierno. La richiesta va quindi respinta.\n4. RE 1 contesta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, l’autorità di prima istanza non avendogli, a suo dire, concesso di prendere visione degli atti istruttori su cui si fonda la conclusione dell’autorità di protezione. Egli sostiene che l’Autorità di vigilanza sulle tutele nella decisione impugnata “al punto 2 liquida troppo in fretta questo aspetto, che riveste invece una importanza”.\nIn realtà al considerando 2 della decisione impugnata si legge: “Per quanto attiene alla visione dei documenti citati nella risposta della Commissione tutoria pare dimentico del fatto che si tratta dei medesimi che egli stesso ha indicato (e taluni anche allegato) nel proprio gravame. La sua critica cade pertanto nel vuoto.”.\nOra, in alcun modo il reclamante ha specificato a quali atti istruttori non ha avuto accesso. Egli si è infatti limitato a criticare genericamente l’Autorità di vigilanza, che a suo dire non avrebbe precisato su quali atti ha fondato le sue considerazioni.\nGiova poi evidenziare che nel ricorso all’Autorità di vigilanza, il reclamante non aveva sollevato la violazione del diritto di essere sentito, se non in sede di replica, per evidenziare che l’autorità di prima istanza ha citato “degli atti istruttori da cui emergerebbe una responsabilità del signor RE 1 nelle difficoltà relazionali con il figlio”. Egli ha quindi chiesto di poter visionare tali documenti, poiché non avrebbe mai visto atti istruttori di questo tipo.\nA mente di questa Camera, a giusta ragione l’Autorità di vigilanza ha ricordato che dagli atti citati e allegati dal reclamante medesimo nel suo ricorso emerge che la problematica riguarda pure il padre.\nIn particolare, quanto al doc. L (rapporto della dr. F__________), che il reclamante sostiene di aver visionato solo mercoledì 25 maggio 2011, va evidenziato come lo stesso sia più volte citato già nel ricorso presentato all’Autorità di vigilanza in data 21 maggio 2010. La presa di posizione del padre appare quindi fuori luogo.\nIn merito al presunto mancato richiamo dell’intero incarto da parte dell’Autorità di vigilanza alla Commissione tutoria, non vi sono elementi per stabilire che ciò sia accaduto. Al contrario, al momento dell’intimazione del ricorso l’allora autorità superiore ha chiesto a quella inferiore che le venisse trasmesso l’incarto.\nI presupposti per riconoscere che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito del reclamante per non aver avuto accesso all’incarto non sono pertano dimostrati.\n5. La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, poi, in casi particolari, e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Comissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.\nRicordate le disposizioni applicabili in materia, l'Autorità di vigilanza, precisando che in concreto il reclamante non ha criticato puntualmente le singole poste della mercede, bensì si è lamentato genericamente dell’onorario della curatrice, ha accolto il ricorso relativamente all’importo della mercede che ha fissato in fr. 3'000.-, non ravvisando motivi per concedere alla curatrice una remunerazione superiore.\nL’Autorità\ndi vigilanza ha pertanto riconosciuto una base oraria di\nfr. 40.– per un importo massimo di fr. 3000.– annui, ripartendo tuttavia\ndiversamente il dispendio orario a carico dei genitori.\n6. Nella ripartizione della mercede tra i genitori, l’autorità tutoria, a dire del reclamante “si è fondata su criteri illogici o ha valutato la situazione in modo non corretto o non tenendo in considerazione le risultanze peritali. Il risultato ottenuto di ripartizione dei costi urta il sentimento di giustizia”.\nRE 1 sostiene che l’intervento delle autorità di protezione si è reso necessario unicamente a seguito dell’incapacità della madre nell’esercitare il suo ruolo educativo e del ritardo nell’inter-venire da parte della Commissione tutoria, che avrebbe reso la situazione ancor più complessa.\n6.1. L’Autorità di vigilanza ha suddiviso le ore dedicate dalla curatrice a ognuno dei genitori (accertando che delle 84,5 ore impiegate dalla curatrice, 19 sono relative a contatti esclusivamente con il padre, 9,5 a contatti con la sola madre e 56 ore con PI 1). Le ore relative al tempo profuso nei confronti di PI 1 sono quindi state suddivise in base a sette criteri volti a stabilire la responsabilità dei genitori relativamente all’esigenza di una curatela educativa. A ogni criterio sono stati attribuiti alcuni punti, per un totale di 13.\nL'Autorità di vigilanza ha in particolare ritenuto quanto segue:\nA. rapporto con il figlio: giudicato negativo per la madre, alla quale ha attribuito 2 punti su 2;\nB. autorità parentale: giudicato negativo per la madre, a cui ha attribuito 2 punti su 2;\nC. rapporto tra genitori: considerando che resta conflittualità e mancanza di dialogo, ha posto un punto a carico di ciascun genitore;"}