{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-13_2013-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115930&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa06ca623be2916dec607c689480163"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione spese e mercede curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:21", "Checksum": "90b61346e99a8757eb3860d6b36feeb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.11.2013 9.2013.13\nRegesto:\nAssunzione spese e mercede curatore educativo\n\ne\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’assunzione dei costi della mercede per l’anno 2009 e delle spese per la misura tutoria relativa al figlio PI 1 |\ngiudicando sull’appello (recte, ora, reclamo) del 31 maggio 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 aprile 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il __________ 1995 dall’unione tra RE 1 e CO 3. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il __________ 1998 e l’autorità parentale è stata attribuita alla madre.\nB. Con decisione 8 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1, al fine di salvaguardare le relazioni personali con il padre e proporre delle misure a sostegno del ragazzo. Quale curatore è stato nominato E__________ S__________, sostituito a partire dal mese di luglio 2008 da CO 3. Il suo mandato è stato esteso al monitoraggio dell’evoluzione del minore e della situazione famigliare.\nC. Tramite decisione 10 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito a favore di CO 2 una tutela volontaria e l’autorità parentale e la custodia sul figlio PI 1 sono state trasferite al padre, d’accordo entrambi i genitori, con decisione 31 marzo 2009.\nD. Con decisione 23 marzo 2010 la Commissione tutoria ha riconosciuto l’onorario della curatrice educativa per il 2009. RE 1 aveva ricorso all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), che con decisione 16 aprile 2010 ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato l’incarto all’autorità di primo grado, avendo accolto una nota d’onorario che superava di molto il massimo normalmente previsto dalla LTut e ciò violando il diritto di essere sentite delle parti, che non erano state coinvolte nel processo decisionale.\nE. In data 10 maggio 2010 la Commissione tutoria ha quindi nuovamente approvato il rapporto morale per l’anno 2009 e la richiesta della mercede formulata dalla curatrice dopo aver trasmesso il conteggio delle ore e il rapporto morale ad RE 1. L’importo approvato di fr. 7'240.- ha tenuto in considerazione le difficoltà incontrate e il maggior onere di lavoro che ne sono derivati. La mercede e fr. 50.-- per le spese della risoluzione sono stati posti a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.\nF. Con ricorso 21 maggio 2010 all’Autorità di vigilanza, RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione con l’accollamento dei costi della misura integralmente a carico di CO 2. Egli si è pure lamentato del superamento del massimo legale di fr. 3'000.- di cui all’art. 17 vRTut, tenore in vigore nel 2009), ritenendo quindi sproporzionata la richiesta della curatrice.\nG. Con decisione 26 aprile 2011 l’Autorità di vigilanza ha modificato la decisione impugnata, riconoscendo alla curatrice l’importo legale massimo di fr. 3'000.– per il suo mandato e separando le prestazioni svolte a favore della madre, tenuto conto delle lacune del tutore di quest’ultima. La mercede è stata posta a carico dei genitori in ragione di fr. 1'286.30 a carico del padre e fr. 1’662.75 a carico della madre.\nH. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con appello del 31 maggio 2011 alla prima Camera civile del Tribunale d’Appello, chiedendo che sia accertata la violazione del suo diritto di essere sentito e che tutto l’importo della mercede sia posto a carico di CO 3.\nI. In data 13 luglio 2011 la Commissione tutoria ha presentato le proprie osservazioni, contestando la critica di inattività e responsabilità a lei addossata e rimettendosi alla decisione impugnata.\nL. Il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.\nM. Il 25 ottobre 2013 il presidente di questa Camera ha scritto al reclamante, informandolo che per la procedura in esame, richiamato il principio inquisitorio illimitato e la massima d’ufficio, si prospettava una reformatio in peius. A questa lettera non sono seguite comunicazioni scritte dal reclamante.\nConsiderato\nin diritto\n1. Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele erano impugnabili alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2).\n2. Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]."}