1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF); Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia. 3. Notificazione: | | - - | Comunicazione: