Questo principio non dispensa tuttavia le parti di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3); che l’Autorità di protezione, potendo scegliere come procedere nella fase istruttoria, ha la facoltà di stabilire in quale ordine sentire gli interessati, i minori, i genitori, le eventuali persone vicine ed i terzi; che peraltro questa modalità di procedere permette di evitare influenze dei genitori sui minori in merito al contenuto dell’audizione e di indire udienze multiple (dapprima una con i genitori, poi l’audizione del minore, infine un altro incontro con i genitori per esporre la sintesi dell’ascolto del figlio;