che secondo l’art. 314a CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano (cpv. 1); nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cvp. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione (cpv. 3); che per la norma appena citata l’autorità deve sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso nella fattispecie; che il principio inquisitorio illimitato (cfr. art. 314 cpv.