f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC); che per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito; che per l’art. 446 CC l’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1); essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie.