discutere con loro (quali detentori dell’autorità parentale) ed in seguito coi figli; i quali sarebbero stati sconvolti e traumatizzati e non vorrebbero essere convocati; inoltre “se c’è stata qualche discussione, come in tutte le famiglie, la stessa deve essere chiarita in seno alla famiglia”; considerato in diritto che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni