{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-136_2013-05-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115985&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "705a9bc2d2d205402d27c9c0cf67cf12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.05.2013 9.2013.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo irricevibile contro una decisione incidentale (audizione)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:42", "Checksum": "5b486032ef16ec5b4b2f48b3fdf5647c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.05.2013 9.2013.136\nRegesto:\nReclamo irricevibile contro una decisione incidentale (audizione)\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la procedura a favore dei loro figli PI 1 e PI 2 |\ngiudicando sul reclamo del 13 maggio 2013 presentato da RE 2 e RE 1 contro la convocazione 6 maggio 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nche PI 1 e PI 2, nati rispettivamente il 1998 ed il 2001, sono figli di RE 2 e RE 1 e vivono a __________;\nche in data 6 maggio 2013 - a seguito di una segnalazione del Comune - l’Autorità regionale di protezione __________ ha convocato i figli per il 17 maggio 2013 ed i genitori per il 6 giugno 2013 per sentirli;\nche mediante atto del 13 maggio 2013 RE 2 e\nRE 1 si oppongono a tale metodo, chiedono di annullare la convocazione, di\nconoscere le ragioni della stessa, asserendo di aver parlato col segretario comunale\ndi __________, che non era al corrente della fattispecie. Essi desiderano\nconoscere i motivi della convocazione e sostengono che la loro autorità\nparentale non sia mai stata messa in discussione e che occorra dapprima\ndiscutere con loro (quali detentori dell’autorità parentale) ed in seguito coi\nfigli; i quali sarebbero stati sconvolti e traumatizzati e non vorrebbero\nessere convocati;\ninoltre “se c’è stata qualche discussione, come in tutte le famiglie, la\nstessa deve essere chiarita in seno alla famiglia”;\nconsiderato\nin diritto\nche l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);\nche per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;\nche per l’art. 446 CC l’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1); essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2); l’autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3); applica d’ufficio il diritto (cpv. 4);\nche per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 5A_498/2012 del 14 settembre 2012, cons. 1.1-1.3.1); tale prassi mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 lett. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748);\nche la convocazione in oggetto è un atto con cui l’Autorità regionale di protezione __________ intende assumere delle prove e, rispettivamente, sentire le parti interessate, e configura quindi una decisione incidentale, impugnabile solo ove arrechi un danno irreparabile;\nche i reclamanti sostengono che i figli sarebbero traumatizzati dalla convocazione, tuttavia non apportano alcuna prova al riguardo e ad ogni modo la loro audizione avverrà tramite il membro dell’Autorità regionale di protezione __________ (come indicato nello scritto 6 maggio 2013), che è appositamente formato per procedere al loro ascolto senza creare loro disagi;\nche secondo l’art. 314a CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano (cpv. 1); nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cvp. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione (cpv. 3);\nche per la norma appena citata l’autorità deve sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso nella fattispecie;\nche il principio inquisitorio illimitato (cfr. art. 314 cpv. 1 e 446 CC) impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3);\nche l’Autorità di protezione, potendo scegliere come procedere nella fase istruttoria, ha la facoltà di stabilire in quale ordine sentire gli interessati, i minori, i genitori, le eventuali persone vicine ed i terzi;\nche peraltro questa modalità di procedere"}