Dagli atti trasmessi a questo giudice dall'Autorità di protezione nulla emerge in merito alla predetta richiesta e ad eventuali atti presentati in quella sede a sostegno della domanda. Comunque spetta all'istante dimostrare il ben fondato di una simile richiesta, non competendo all'autorità decidente porre rimedio ad istanze non suffragate da alcuna documentazione probante. L'istanza va pertanto respinta. V. Sui rimedi giuridici 10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.