Sul reclamo del 24 aprile 2013 7. Nel secondo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione 23 aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione le ha fatto ordine – con la comminatoria dell'art. 292 CP – di rispettare in ogni suo punto il dispositivo della decisione 18 aprile 2013 dell'Autorità di protezione. Considerato che l'ordine dell'Autorità di protezione era riferito al mancato rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita, annullate con decisione odierna, il reclamo va accolto e la decisione impugnata va, di conseguenza, pure annullata. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza. III. Sul reclamo del 23 maggio 2013 8.