decisione 23 aprile 2013, di cui si dirà sotto, consid. 8) non risulta sufficiente per giustificare una censura quasi integrale del rapporto peritale. Anche in relazione a ciò, il reclamo va di conseguenza accolto. 5. La reclamante si aggrava pure avverso il mandato affidato all'UFaM di eseguire una valutazione della situazione famigliare del minore (dispositivi n. 3., 3.1.). Anche in tal caso l'Autorità di protezione sarebbe, a suo dire, tra l'altro, incorsa in una violazione del diritto di essere sentita. A torto. 5.1. Per l’art. 446 cpv. 1 e 2 CC l’Autorità di protezione raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie;