Ben difficilmente si può ritenere che tutti i contenuti omessi costituiscano dati privati sensibili o soggetti a privilegio terapeutico. Pur trattandosi di decidere sul regime dei diritti di visita, non parrebbe esservi motivo per non portare, in particolare, a conoscenza della madre – cui compete comunque un importante ruolo educativo di PI 1 – di quanto emerge dalla discussione peritale di cui al punto V del rapporto peritale (da pag. 9 verso il mezzo a pag. 11 verso il basso, in particolare pag. 10). Del resto, il riferimento ad un generico “diritto al riserbo del signor CO 2” (cfr. decisione 23 aprile 2013, di cui si dirà sotto, consid.