L'Autorità di protezione, limitandosi ad un accenno lapidario alle indagini sulle capacità genitoriali di CO 2, a suo dire eseguite “a sufficienza”, ignora le legittime richieste della madre di PI 1 – fatte valere la prima volta in data 10 aprile 2012 – di avere accesso alle altre risultanze della perizia. In particolare non spende neppure una parola sulla valutazione che l'ha indotta a sottacere alla madre l'intero contenuto delle pagine da 1 a 11 verso il basso del referto. Ben difficilmente si può ritenere che tutti i contenuti omessi costituiscano dati privati sensibili o soggetti a privilegio terapeutico.