In effetti risulta dagli atti che RE 1 ha avuto conoscenza unicamente delle conclusioni del rapporto peritale 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2 (cfr. verbale di udienza CTR del 16.02.2012, in relazione con il punto VI del rapporto peritale, da pag. 11 in basso a pag. 12 verso il mezzo). L'Autorità di protezione, limitandosi ad un accenno lapidario alle indagini sulle capacità genitoriali di CO 2, a suo dire eseguite “a sufficienza”, ignora le legittime richieste della madre di PI 1 – fatte valere la prima volta in data 10 aprile 2012 – di avere accesso alle altre risultanze della perizia.