Per quanto qui concerne, l'Autorità di protezione, modificando le modalità di esecuzione dei diritti di visita paterni, ha ritenuto sufficientemente “indagate le capacità genitoriali del padre” trattandosi “di decidere unicamente sul regime dei diritti di visita”. La reclamante contesta la violazione del diritto di essere sentita, non avendo avuto la possibilità di consultare la perizia sulle capacità genitoriali di CO 2 e neppure di esprimersi in merito ad essa. A ragione. In effetti risulta dagli atti che RE 1 ha avuto conoscenza unicamente delle conclusioni del rapporto peritale 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2 (cfr.