Una restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta, rispettivamente per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico, segnatamente quando la divulgazione di dati medici arrischia di arrecare danno alla persona in questione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 11). Da un punto di vista pratico, la restrizione può essere messa in atto mediante la consegna, alle altre parti coinvolte, di un testo nel quale i passaggi in questione sono stati stralciati o con la consegna di un riassunto del documento;