può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati. Una restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta, rispettivamente per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico, segnatamente quando la divulgazione di dati medici arrischia di arrecare danno alla persona in questione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 11).