Il diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC) concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione. Secondo l'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongono. Il diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle medesime, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare (DTF 129 I 249). Questo diritto non è tuttavia illimitato; può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi;