La convocazione non faceva invece alcuna menzione ad una modifica dei diritti di visita tra papà e figlio, poi in realtà discussa all'udienza dell’11 febbraio 2013, che ha condotto alla decisione impugnata. Anche questa modalità di procedere configura una palese violazione del diritto di essere sentito. Già per questi motivi, nella misura in cui la reclamante chiede l'annullamento della nuova regolamentazione dei diritti di visita di cui ai dispositivi n. 1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. e 2. della decisione 18 aprile 2013, il reclamo va accolto. 4.2. Il diritto di consultare gli atti (cfr.