La convocazione in questione faceva infatti esplicito riferimento all'istanza 6 febbraio 2013 di RE 1, tendente alla revoca del curatore educativo – ritirata dall'istante in data 9 aprile 2013, quindi prima dell'udienza (cfr. lettera 09.04.2013 della MLaw S__________ M__________ all'ARP) – e alla richiesta 18 dicembre 2012 dei nonni paterni, postulante la concessione di diritti di visita anche a loro favore. La convocazione non faceva invece alcuna menzione ad una modifica dei diritti di visita tra papà e figlio, poi in realtà discussa all'udienza dell’11 febbraio 2013, che ha condotto alla decisione impugnata.