Secondo l'Autorità di protezione (risposta 30.04.2013 pag. 2 in alto), il fatto di essersi fatta rappresentare da un patrocinatore all'udienza dell'11 aprile 2013 e di “avere sollecitato un pronunciamento formale”, avrebbe garantito il corretto espletamento del diritto di essere sentita. A torto. Questa garanzia non è infatti adempiuta né da osservazioni scritte della parte interessata, né dalla rappresentanza nel procedimento da parte di un avvocato o di un curatore (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 7; Messaggio del CF del 28.06.2008 sulla Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, pag. 6466).